Elisoccorso
L'intervento di elisoccorso viene disposto dalla Centrale Provinciale di emergenza "118". Il medico di bordo valuta la gravità delle condizioni psicofisiche del paziente e valuta la necessità del trasporto tramite elisoccorso. Nel caso non si ritenga giustificato l'intervento, esso viene interrotto o viene disposto l'intervento di un altro mezzo di soccorso.
Trasporto con ambulanza
Questo trasporto viene disposto esclusivamente dalla Centrale Provinciale d'emergenza "118". La valutazione dell'urgenza, qualora non accertata dal medico d'urgenza sul luogo dell'incidente, viene effettuata dalla struttura che prende in carico il paziente. Il trasporto non è giustificato quando lo stato di salute del paziente può permettere il trasporto con altri mezzi pubblici o privati.
Trasporto infermi non urgenti e programmati con ambulanza
Tipi di trasporto :
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Ricoveri e dimissioni programmati |
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terapie per la riabilitazione |
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prestazioni specialistiche |
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trasporto di materiale sanitario |
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Condizioni per l'assunzione delle spese di trasporto:
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Lo stato di salute della persona dev'essere tale da non consentire l'uso di altro mezzo di trasporto. |
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Deve sussistere l'indicazione clinica. Circostanze, come la mancata disponibilità di un proprio automezzo o di un parente oppure motivi di tempo dei parenti oppure la mancanza di parenti non giustificano l'assunzione della spesa dell'ambulanza da parte dell'Azienda Sanitaria. | |
Persone aventi diritto:
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Tutte le persone iscritte al servizio sanitario provinciale. |
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I militari di leva, solamente durante il servizio prestato in provincia di Bolzano. |
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Gli aventi diritto di altre Aziende Sanitarie fuori provincia durante il loro temporaneo soggiorno in provincia di Bolzano. |
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Gli stranieri in possesso del relativo attestato internazionale. |
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Destinazione dei trasporti: Da qualsiasi luogo della provincia:
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Alla più vicina struttura sanitaria pubblica, privata convenzionata o non, adeguatamente attrezzata della provincia. |
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Alle strutture sanitarie convenzionate in Austria se il paziente è in possesso della modulistica prevista per tali ricoveri. |
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Alla più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, situata fuori provincia e, idoneamente attrezzata, qualora il caso non possa essere trattato in struttura sanitaria della provincia. |
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Dimissioni: Dalle strutture di cui ai punti precedenti a casa, anche se il viaggio di andata è avvenuto con altri mezzi di trasporto. Per casa si intende il domicilio, la dimora o la residenza anagrafica nell'ambito della provincia di Bolzano.
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Trasferimenti: Trasferimenti intraospedalieri per pazienti ricoverati: si intende sia il trasferimento in un altro ospedale e il trasporto di ritorno per la continuazione della terapia nonché il trasporto di andata e ritorno per l'esecuzione di esami speciali presso un altro ospedale.
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Competenza ad assumere le spese di trasporto
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Il Comprensorio Sanitario non si assume le spese per trasporti da cliniche private, convenzionate e non, della provincia a struttura sanitaria pubblica sia della provincia che fuori provincia per l'effettuazione di visite e trattamenti riguardanti l'affezione per la quale è stato ricoverato il trasportato. |
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Anche i trasporti di pazienti presso ambulatori privati, non sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale. |
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I trasporti sociali (in base all'età, invalidità, per persone che vivono da soli senza assistenza ecc.) non vanno a carico del Servizio Sanitario Provinciale. Per questi casi esiste la possibilità di un rimborso delle spese di trasporto qualora vengono soddisfatti i criteri fissati dall'assistenza economica sociale della Comunità di Valle, come da allegato.
Dobbiamo sottolineare con forza , che il Comprensorio Sanitario non si assume le spese per i trasporti non urgenti e programmati qualora non sussista la preventiva proposta del medico. Gli organi competenti vengono invitati ad effettuare controlli a campione sulla legittimità del trasporto prescritto e di adottare adeguate misure. |
Trasporto di persone con handicap motori a fini terapeutici
(Assunzione delle spese tramite l'assistenza economica sociale della Comunità di Valle)
1. PERSONE AVENTI DIRITTO
| a) |
Persone con menomazioni funzionali della mobilità, per le quali è impossibile o particolarmente gravoso recarsi al luogo o presidio di terapia da sole; |
| b) |
Persone, il cui reddito non supera il doppio del reddito massimo stabilito per gli interventi dell'assistenza scolastica per persone in situazioni di handicap in base alla L.P. n. 20/83. |
2. TIPO DI PRESTAZIONI
I seguenti trasporti vengono riconosciuti per il rimborso:
- per terapie intese quali cicli di terapie riabilitative o fisiche
- per cure prescritte da medici specialisti;
- per visite di medici specialisti.
3. DESTINAZIONE DEI TRASPORTI
Valgono le stesse disposizioni come per i trasporti in ambulanza non urgenti e programmati.
4. PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO
| 4.1 |
Il mezzo di trasporto viene scelto dal paziente (taxi, automezzo dell'Associazione per handicappati, automezzi delle Associazioni di soccorso, Croce Bianca e Croce Rossa). |
| 4.2 |
L'assunzione delle spese avviene in forma indiretta tramite i Servizi Sociali della Comunità di Valle dietro presentazione di:
| a) |
un certificato specialistico, dal quale risulti la menomazione funzionale della mobilità; le persone, alle quali sia stato riconosciuta un'invalidità con necessità di accompagnamento, possono produrre, in luogo del certificato specialistico, una copia del relativo verbale. Le persone handicappate, cui sia stato riconosciuto l'handicap in base alla L. 104/92, possono documentare tale handicap ossia dichiararlo mediante autocertificazione; |
| b) |
la prescrizione della visita, terapia o cura, come previsto dal punto 2); |
| c) |
un attestato rilasciato dalla struttura di terapia, relativamente alla terapia, cura o visita effettuata; |
| d) |
un'autocertificazione sulla propria situazione reddituale (o in alternativa una dichiarazione dei redditi); |
| e) |
una fattura da parte del soggetto che ha effettuato il trasporto. | |